
Assetti adeguati e crisi d’impresa
Assetti adeguati e crisi d’impresa: perché il commercialista risponde anche senza mandato
Nel 2025 le procedure per la crisi d’impresa in Italia hanno raggiunto quota 13.500, in aumento del 15,5% rispetto al 2024, secondo il quarto rapporto dell’Osservatorio Unioncamere-InfoCamere pubblicato a marzo 2026. La liquidazione giudiziale resta lo strumento più utilizzato, con 9.869 procedure aperte, in crescita del 7,2% sull’anno precedente. Ma il dato che racconta davvero la direzione del cambiamento è un altro: la composizione negoziata — il percorso volontario pensato per intercettare la crisi prima che diventi irreversibile — è cresciuta di quasi il 70% in un anno, passando da 1.048 istanze nel 2024 a 1.776 nel 2025, arrivando a pesare per il 13,2% sul totale delle procedure attivate.
Sono numeri che raccontano un sistema imprenditoriale sotto pressione crescente, ma raccontano anche qualcos’altro: le imprese che riescono ad attivare per tempo uno strumento di prevenzione sono sempre più strutturate, mentre quelle più fragili continuano ad arrivare alla liquidazione giudiziale senza margine di manovra. È la stessa logica che, secondo l’ultima rilevazione disponibile sulle note integrative dei bilanci 2023, spiega perché solo il 3,5% delle imprese italiane avesse dichiarato di aver realmente implementato gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall’articolo 2086 del Codice Civile dal 2019. Un gap che, alla luce dei numeri 2025, non si è chiuso: si è semplicemente reso più visibile, perché la distanza tra chi ha un sistema di rilevazione precoce e chi non lo ha si misura oggi nell’esito stesso delle procedure.
Tra il dato normativo e quello sulle procedure concorsuali c’è una distanza che vale la pena di analizzare, perché non è solo un problema di compliance formale. È il sintomo di un disallineamento tra ciò che la norma richiede agli amministratori e ciò che gli strumenti contabili tradizionali sono in grado di restituire. In questo spazio vuoto si sta ridisegnando, silenziosamente, il ruolo del commercialista: da consulente che certifica il passato a presidio che dovrebbe segnalare il futuro.
Cosa chiede davvero l’articolo 2086 del Codice Civile
Il comma 2 dell’art. 2086, introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e in vigore dal marzo 2019, impone all’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale. L’art. 3 del Codice della crisi specifica che tali misure devono consentire di individuare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi e cogliere i segnali di allarme prima che evolvano in insolvenza.
Il punto critico è la parola “tempestiva”. Un bilancio chiuso fotografa una situazione già maturata e può arrivare con un ritardo informativo significativo rispetto ai fatti gestionali. La norma, al contrario, richiede una lettura prospettica, fondata su verifiche della sostenibilità del debito, sulla continuità aziendale e sul monitoraggio dei flussi di cassa attesi. In questa prospettiva, gli indicatori elaborati dal CNDCEC servono a intercettare segnali di squilibrio in anticipo, attraverso parametri oggettivi o comunque verificabili sui dati aziendali disponibili.
Il problema è che molte PMI non dispongono di sistemi informativi e contabili in grado di produrre con continuità questi dati, mentre il bilancio d’esercizio arriva spesso troppo tardi rispetto a una soglia di allerta che dovrebbe essere colta prima della crisi conclamata.
Il commercialista non può più dichiararsi estraneo
Questo scollamento tra obbligo normativo e capacità informativa reale ha avuto una conseguenza che molti studi professionali hanno sottovalutato: lo spostamento della responsabilità verso chi, per mestiere, ha accesso continuativo ai dati contabili dell’impresa. Un’analisi pubblicata su EC News chiarisce il punto con precisione: il professionista che dispone dei dati di bilancio e della contabilità non può ignorare segnali di squilibrio economico-finanziario, ed è tenuto a una valutazione professionale che lo obbliga a informare il cliente in modo tempestivo. Lo stesso principio può estendersi anche al consulente del lavoro, nei limiti delle attività effettivamente svolte, quando gestisce la contabilità o predispone dati economico-finanziari: anche lui può diventare, di fatto, un presidio di rilevazione dei segnali di allarme previsti dall’articolo 3.
Questo significa che il rischio professionale per il commercialista non è più solo informativo — comunicare al cliente cosa dice la norma — ma diventa valutativo: interpretare i numeri che ha davanti e attivarsi se quei numeri indicano una traiettoria di squilibrio. L’inosservanza di questo dovere, anche in società formalmente in bonis, può configurare una responsabilità professionale autonoma, distinta da quella degli amministratori, nei casi in cui la mancata rilevazione della crisi sia ricondotta all’assenza di adeguati presidi organizzativi o alla loro insufficiente verifica.
È una responsabilità che si attiva non solo quando il professionista abbia ricevuto un mandato specifico di risanamento o di monitoraggio della crisi: basta che abbia accesso a dati idonei a far emergere segnali di allarme. Qui emerge la criticità operativa più concreta: se l’unico strumento a disposizione del commercialista è il bilancio annuale, gli unici segnali che potrà rilevare sono quelli che la legge considera, per definizione, già tardivi.
Perché il controllo trimestrale non basta senza uno strumento dedicato
Il legislatore ha previsto un sistema di rilevazione periodica per intercettare le anomalie gestionali in tempo utile, e la prassi professionale ha tradotto questo bisogno in indicatori operativi e verifiche ricorrenti. Sulla carta, questo dovrebbe ridurre la distanza tra il bilancio annuale e la realtà economica dell’impresa. Nella pratica, però, la rilevazione periodica richiede un flusso costante di dati aggiornati (budget di tesoreria, indici DSCR, scadenziari debitori e creditori, esposizioni bancarie) che nella maggior parte delle PMI italiane vive ancora su fogli di calcolo gestiti manualmente, spesso da persone diverse, con tempi di aggiornamento che variano da settimane a mesi.
Il risultato è che il controllo trimestrale, pur utile, rischia di trasformarsi in una fotografia parziale e in ritardo rispetto al momento in cui viene effettivamente analizzata. Un commercialista che riceve un export di bilancino aggiornato a sei settimane prima ha una capacità limitata di prevenzione della crisi: sta lavorando su dati già parzialmente datati, con tutte le implicazioni che questo comporta quando deve dimostrare di aver agito con tempestività.
I numeri 2025 dell’Osservatorio Unioncamere offrono un riscontro indiretto a questa dinamica: la dimensione media delle imprese che accedono alla composizione negoziata continua a crescere — il valore medio della produzione è passato da 10 milioni di euro nel 2024 a oltre 16 milioni nel 2025, con un numero medio di addetti pari a 40. Sono aziende più strutturate, con sistemi di controllo più maturi, che riescono a leggere i propri segnali in tempo per attivare lo strumento più adatto.
Le realtà più piccole e meno organizzate, al contrario, tendono più facilmente ad arrivare tardi, con margini più ridotti di intercettazione tempestiva della crisi, passando direttamente al concordato semplificato o alla liquidazione giudiziale.
Dal controllo puntuale al monitoraggio continuo: cosa cambia nella pratica
Questa correlazione tra maturità del sistema di controllo ed esito della procedura non è un dettaglio statistico, è il punto centrale per chi oggi deve decidere come investire nella propria infrastruttura informativa. Per un CFO o un Direttore Amministrazione e Finanza, la domanda operativa diventa quindi diversa da quella che la norma sembra porre in superficie. Non è “abbiamo adottato un assetto adeguato”, ma piuttosto: il nostro assetto produce segnali leggibili prima che diventino problemi, o li rileva solo quando si sono già manifestati?
La distinzione determina se l’azienda può attivare per tempo uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’ordinamento quando il margine di intervento è ancora ampio, oppure se si trova a doverlo fare quando le opzioni si sono già ridotte e i costi della ristrutturazione sono lievitati.
Le aziende che hanno superato questo limite non lo hanno fatto cambiando le persone coinvolte nel controllo di gestione, ma cambiando lo strumento attraverso cui i dati fluiscono dal sistema contabile a chi deve interpretarli. Un sistema che aggrega scadenziari, flussi di tesoreria e indicatori normativi in un’unica visione aggiornata consente al commercialista, al revisore o al CFO di rispondere alla domanda di adeguatezza con dati alla mano, non con un bilancio chiuso da mesi. Questo consente di farlo con la frequenza che la norma, in concreto, presuppone e non solo con quella che il calendario contabile tradizionale permette.
Cosa significa questo per chi decide oggi
Il divario tra le imprese che hanno davvero implementato assetti adeguati e quelle che si limitano a un adempimento formale non si chiuderà con una nota integrativa più dettagliata in bilancio. Si chiuderà quando le imprese smetteranno di trattare la rilevazione della crisi come un esercizio annuale e cominceranno a trattarla come un flusso informativo continuo, integrato nei processi quotidiani di amministrazione e finanza — esattamente la differenza che, dai dati 2025, separa le aziende che accedono alla composizione negoziata da quelle che finiscono in liquidazione giudiziale.
Per un CEO o un CFO, questo significa porsi una domanda concreta sul livello di maturità del proprio sistema di controllo prima che sia un giudice, un creditore qualificato o un revisore a porla in un contesto meno favorevole. Per il commercialista o il revisore che oggi si trova esposto a una responsabilità valutativa più ampia di quella che il proprio mandato formale prevedeva, la stessa domanda ha un peso ancora maggiore: dimostrare di aver vigilato richiede poter mostrare quando un segnale è emerso e cosa è stato fatto in quel momento, non ricostruirlo a posteriori.
Chi vuole valutare se l’assetto attuale della propria organizzazione è realmente in grado di rilevare i segnali previsti dall’articolo 3 del Codice della Crisi, con la tempestività che la norma richiede e non solo con la periodicità che la prassi contabile consente, può confrontarsi direttamente con il team ContractSuite per una verifica puntuale del proprio sistema di monitoraggio.
